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Sicurezza

Valutazione rischio chimico


Il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008 tratta la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi negli ambienti di lavoro.

Sostanze chimiche sono usate nella maggior parte delle aziende, per esempio nell'edilizia, autofficine, nel campo della manutenzione, nelle pulizie, nei laboratori, parrucchieri, ecc. Anche i normali saponi per lavarci le mani o i detergenti per la pulizia dei pavimenti o delle stoviglie sono considerati agenti chimici.

Il rischio chimico deriva anche da processi che producono sostanze chimiche, come ad esempio molatura, saldatura, utilizzo di macchine che producono polveri o nebbie d’olio, ecc.

La valutazione deve considerare le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per inalazione, e quella per assorbimento cutaneo. In caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, è necessario valutare il rischio risultante dalla combinazione di tutti gli agenti chimici.

La valutazione prevede l’analisi delle schede di sicurezza dei prodotti chimici e la determinazione dell’indice di rischio in base ai quantitativi utilizzato e alla tipologia di esposizione.

Si ricorda che le schede di sicurezza devono essere quelle aggiornate al Regolamento CLP, riportanti cioè le frasi di rischio H e quelle di consiglio P, non più le frasi R ed S. Le schede vengono distribuite per legge dai fornitori dei prodotti chimici e vanno conservate in azienda.

La valutazione andrà ripetuta periodicamente o in caso di modifiche nelle sostanze utilizzate o dei processi produttivi.

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