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Formazione

Corso accordo Stato Regioni


L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

La formazione ha durata complessiva calcolata in funzione della macro categoria di rischio (basso, medio o alto) dell’attività lavorativa aziendale, desumibile dal codice ATECO.

La formazione dei lavoratori avviene in particolari circostanze: al momento della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o del cambio di mansione, all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro per le quali c’è bisogno di specifiche conoscenze teoriche e pratiche, o l’uso di nuove sostanze che hanno bisogno di metodologie specifiche per il loro trattamento.

In tale percorso di formazione il primo modulo, di 4 ore, è comune a tutti i settori ed è relativo alla formazione generale.

La formazione specifica, invece, si differenzia a seconda del livello di rischio:

  • Rischio basso (durata 4 ore);
  • Rischio medio (durata 8 ore);
  • Rischio alto (durata 12 ore).

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