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Formazione

Corso per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza-RLS


L’art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che in tutte le aziende o unità produttive venga eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Può essere individuato sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, art. 48).

L’RLS deve seguire un corso di formazione della durata di 32 ore, 12 delle quali riguardanti rischi specifici presenti in azienda e corrispondenti misure di prevenzione e protezione adottate. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

L’aggiornamento periodico è di 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).

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